Tutto quello che devi sapere sugli obblighi di legge, le sanzioni e le procedure per la corretta gestione del rischio bellico nei cantieri.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il territorio italiano fu interessato da intensi bombardamenti aerei e combattimenti terrestri. Si stima che in Italia siano ancora presenti circa 15.000 tonnellate di ordigni bellici inesplosi. Ogni anno vengono rinvenuti circa 60.000 ordigni, spesso durante lavori di scavo in cantieri edili.
Per proteggere la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, il legislatore ha introdotto l'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici prima di qualsiasi attività di scavo.
Il Decreto Legislativo 81/2008, modificato dalla Legge 177/2012, è il riferimento principale per la sicurezza sul lavoro in Italia. L'articolo 91, comma 2-bis stabilisce che:
"La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione."
Altri articoli rilevanti includono l'art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi), l'art. 100 (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e l'Allegato XV.
La Legge 1 ottobre 2012, n. 177, ha introdotto modifiche specifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di "sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici". Ha reso obbligatoria la VRB per tutti i cantieri con attività di scavo e ha definito il sistema di qualificazione delle imprese di bonifica.
Il Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82, disciplina i criteri per la qualificazione delle imprese abilitate alla bonifica da ordigni inesplosi e regola l'iscrizione all'Albo delle imprese specializzate presso il Ministero della Difesa.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato le Linee Guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, documento di riferimento per i Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione. Le linee guida definiscono la metodologia di analisi e i criteri per la classificazione del rischio.
Ha l'obbligo di verificare la presenza del rischio bellico residuo in tutte le aree oggetto di scavo. Deve nominare un CSP e assicurarsi che la VRB sia redatta e integrata nel PSC.
È responsabile della redazione della Valutazione del Rischio Bellico e del suo inserimento nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Deve segnalare al committente l'eventuale necessità di bonifica.
Verifica l'attuazione delle misure previste dalla VRB durante l'esecuzione dei lavori. Coordina le procedure in caso di rinvenimento di ordigni.
Devono attenersi alle prescrizioni del PSC in materia di rischio bellico. In caso di rinvenimento, devono interrompere i lavori e attivare le procedure di emergenza.
L'omissione della Valutazione del Rischio Bellico comporta sanzioni amministrative e penali significative. L'art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede:
Oltre alle sanzioni dirette, la mancata VRB può comportare la nullità delle polizze assicurative e l'esclusione da appalti pubblici.
La VRB è obbligatoria per tutti i cantieri temporanei e mobili che prevedono attività di scavo, indipendentemente dalla loro dimensione. Questo include scavi per fondazioni, impianti, infrastrutture e bonifiche ambientali.
La normativa attribuisce la responsabilità al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Il CSP può avvalersi di consulenti specializzati per l'analisi storico-documentale e la redazione della relazione tecnica.
Il costo dipende dalla complessità del sito, dalla sua estensione e dalla disponibilità di documentazione storica. È possibile richiedere un preventivo personalizzato contattandomi direttamente.
I tempi variano in base alla disponibilità delle fonti documentali e alla complessità dell'analisi. In media, una VRB completa richiede da 5 a 15 giorni lavorativi. Per urgenze, sono disponibili procedure accelerate.
In caso di rinvenimento, i lavori devono essere immediatamente sospesi. L'area deve essere evacuata e messa in sicurezza. Si deve contattare il 112 o i Carabinieri, che attiveranno il Genio Militare per la rimozione. I lavori potranno riprendere solo dopo il nulla osta delle autorità.
No. La VRB serve proprio a valutare se il rischio è tale da richiedere una bonifica sistematica preventiva. Se il rischio è basso o trascurabile, la VRB può concludersi con indicazioni operative per il cantiere senza necessità di bonifica.
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